STATUTO SOCIALE ACCPI

ART. 1 L’associazione denominata Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, con sede a Milano in Via Piranesi 46, costituita nel 1946, codice fi scale e Partita IVA 07419480152 è retta dal seguente Statuto.

 

I – SCOPO E SEDE

ART. 2 L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (A.C.C.P.I.). ha lo scopo di promuovere gli interessi professionali, morali e materiali dei suoi soci anche nelle forme dell’assistenza, previdenza e organizzazione stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio, potenziando e migliorando le condizioni di lavoro e il prestigio della categoria, salvaguardando la salute e l’integrità fi sica dei suoi appartenenti, elevandoli professionalmente, culturalmente ed economicamente.

ART. 3 L’ACCPI è apolitica, non ha fi ni di lucro ed ha durata illimitata.

 

II – COMPOSIZIONE

ART. 4 L’ACCPI si compone di un numero illimitato di soci. I soci saranno classifi cati in: soci ordinari e soci onorari.

ART. 5 Sono soci ordinari i corridori in possesso della licenza rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) per le categorie corridori Elite. Tali soci ordinari sono suddivisi nelle categorie Elite con contratto, Elite senza contratto ed Elite Donne. Sono soci onorari gli ex corridori categorie Elite e Elite Donne i quali, avendo interrotto l’attività, ne facciano richiesta scritta entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui cessano l’attività. A tutti i soci è garantita l’uniformità del rapporto associativo, senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunta la maggiore età. I soci ordinari e onorari sono tenuti al pagamento della quota annuale.

ART. 6 Con la richiesta di associazione il richiedente assume l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari.

ART. 7 I soci cessano di far parte dell’Associazione per: dimissione, radiazione e/o mancata corresponsione della quota annuale che il Consiglio Direttivo fi ssa all’inizio di ogni stagione, sia per i soci ordinari che per i soci onorari.

ART. 8 Tutti i soci indicati all’art. 4 del presente statuto saranno muniti di tessera.

 

III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 9 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente dell’Associazione
d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probiviri

ART. 10 L’organo supremo dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani è l’Assemblea dei soci.

ART. 10 bis Le categorie di corridori di cui al precedente art. 5, rappresenteranno ai fi ni del voto in assemblea, qualunque sia il numero dei componenti iscritti alla singola categoria di appartenenza, le seguenti percentuali:

categoria Elite con contratto: 50% dei voti;
categoria Elite senza contratto: 25% dei voti;
categoria Elite Donne: 25% dei voti.

Ai fini del calcolo del valore di ogni singolo voto per ciascun partecipante all’assemblea, si dovrà suddividere, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, la percentuale assegnata ad ogni categoria per il numero degli iscritti alla categoria medesima. Cosi, a titolo esemplifi cativo, qualora i corridori appartenenti alla categoria Elite con contratto fossero 100, il loro voto avrà un valore pari a ½ voto (e cioè il 50% diviso 100 corridori).

ART. 11 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno nella località stabilita dal C.D. per la approvazione della relazione morale e fi nanziaria della gestione trascorsa, del bilancio consuntivo e di quello preventivo e, ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 12 Per la trattazione di problemi gravi e di carattere urgente che non possono essere risolti per referendum o rinviati all’Assemblea ordinaria, potranno essere indette Assemblee straordinarie in qualsiasi momento dell’anno, tanto dal C.D. quanto su richiesta di almeno un terzo dei soci.

ART. 13 Al giudizio del C.D. o su richiesta di almeno un terzo dei soci potranno essere indetti referendum per la trattazione di problemi di minore importanza. Come per l’Assemblea, solo i soci in regola a norma dell’art. 5 prendono parte al referendum.

ART. 14 Le norme per la convocazione ed il funzionamento delle Assemblee ordinarie e straordinarie, come per i referendum, sono fi ssate dal regolamento.

 

IV – ORGANI DIRETTIVI

ART. 15 L’ACCPI è retta da un Consiglio Direttivo al quale è affi data l’esecuzione delle delibere assembleari, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Esso è composto da: Il Presidente; sei consiglieri eletti fra i corridori non in attività, che non rivestano incarichi incompatibili nell’ambito del ciclismo, ed un rappresentante per ogni squadra professionistica in attività (nominato all’inizio di ogni anno dai corridori della squadra stessa), più un rappresentante della categoria Elite senza contratto, un rappresentante della categoria donne un rappresentante delle categorie pistard, ciclopratistiche e mountain bike. Tutti i componenti il C.D., le cui cariche sono onorifi che, hanno voto deliberativo. Nella sua prima riunione il C.D. nominerà due Vicepresidenti, uno dei quali prescelto fra i corridori in attività, ed il Segretario, che potrà essere prescelto fra persone non appartenenti all’Associazione e retribuito.

ART. 17 Su proposta del C.D. e con approvazione dell’Assemblea degli associati, potrà essere eletto Presidente onorario un socio che abbia conseguito meriti particolari di ordine materiale e morale per la sua attività a favore dell’Associazione. Il Presidente onorario potrà prendere parte alle Assemblee ed alle riunioni di Consiglio Direttivo.

ART. 18 Il C.D. dovrà essere convocato non meno di due volte all’anno, potrà essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, come pure su richiesta di almeno metà dei suoi componenti. Il C.D. dovrà predisporre il bilancio annuale che deve essere sottoposto all’Assemblea per approvazione entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 Il C.D. può adottare nei confronti dei suoi soci i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione
b) sospensione temporanea
c) radiazione

La radiazione è provvedimento da adottare con la maggioranza dei 2/3 voti dei consiglieri in carica quando il socio abbia gravemente violato i principi informatori dell’Associazione. La sospensione temporanea e la ammonizione conseguono, a maggioranza dei voti, quando l’associato abbia commesso una violazione enunciata nel regolamento.

ART. 20 Il Presidente rappresenta l’ACCPI a tutti gli eff etti, fi rma gli atti, convoca e presiede il C.D. e la Giunta d’urgenza (G.U.) e può avvalersi, per il funzionamento della Segreteria, di collaboratori ai quali sarà corrisposto regolare compenso. Il Presidente prende, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari, tutte le iniziative che riterrà utili all’Associazione dandone comunicazione al C.D..

ART. 21 La Giunta d’Urgenza è composta dal Presidente, da un Vicepresidente, da due consiglieri prescelti fra i corridori in attività e dal segretario. Essa delibera su argomenti di carattere urgente che non possono essere demandati al C.D. e le sue decisioni dovranno essere sottoposte alla ratifi ca del C.D. stesso, nella riunione successiva. La G.U. viene convocata anche telefonicamente dal Presidente.

ART. 22 L’Assemblea ordinaria elegge a parte tre membri effettivi (soci o non soci), e, all’occorrenza, due supplenti per la formazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. I sindaci durano in carica quanto il C.D. e spetta loro il controllo amministrativo e contabile dell’ACCPI. Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina un Presidente (di norma quello che ha ottenuto più voti). Il Presidente dell’ACCPI può invitare alle riunioni del C.D. il rappresentante – o il presidente – dei sindaci quando lo ritenga utile o necessario.

ART. 23 L’Assemblea generale provvede alla elezione anche del Collegio dei Probiviri, il quale ha competenze in materia disciplinare quale organo d’appello contro i provvedimenti adottati dal C.D. a carico dei Soci, in seguito a ricorso presentato dagli stessi entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Collegio dovrà emettere la sua decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
In mancanza di decisione entro detto termine, il ricorso si intenderà accolto. Inoltre ha il compito di vigilare affi nché il C.D. e gli altri organi dell’Associazione non abbiano a deviare nel loro operato, dalle finalità dell’associazione stessa. Il Collegio è composto da tre soci che già non ricoprano altri incarichi elettivi in seno all’Associazione; essi eleggeranno, nella riunione di insediamento, il Presidente.

 

V – PATRIMONIO DELL’ACCPI

ART. 24 Il patrimonio dell’ACCPI è costituito:

a) dal fondo generale di riserva a cui vengono devoluti gli utili di ogni gestione sociale al netto;

b) dai mobili e dall’attrezzatura degli uffici;
c) dal suo archivio.

Le entrate sono costituite:
a) dalle quote sociali annuali stabilite dal C.D.;
b) dalle percentuali dei corridori sugli importi incassati;
c) dagli introiti ricavati dalle eventuali manifestazioni organizzate direttamente dall’ACCPI, oppure in parziale compartecipazione a proprio benefi cio con il concorso di associati, ai quali verrà corrisposto il solo rimborso spese;
d) da eventuali donazioni dai soci o da terzi;
e) dalle quote forfettarie versate dagli organizzatori per le gare ad ingaggio.

ART. 25 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, durante la vita dell’Associazione.

ART. 26 La quota associativa è strettamente personale, non è quindi cedibile o trasmissibile.

ART. 27 In caso di scioglimento dell’ACCPI l’ammontare del fondo generale di assistenza sarà controllato ed amministrato da tre persone nominate, anche fra persone all’esterno dell’Associazione, nell’Assemblea ordinaria o straordinaria che decreterà lo scioglimento. Tale fondo generale di assistenza dovrà servire comunque per elargizioni assistenziali a favore di corridori ciclisti professionisti italiani. I mobili e le attrezzature degli uffi ci saranno assegnati ad altra associazione con fi nalità analoghe o ad enti di pubblica utilità.

ART. 28 Il Presidente è depositario responsabile del patrimonio dell’ACCPI.

 

VI – MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 29 Il presente Statuto è integrato dal Regolamento Generale e può essere modifi cato solo nei seguenti casi:

a) che le proposte di modifi ca siano inserite all’ordine del giorno dell’Assemblea annuale;
b) che all’Assemblea sia presente la maggioranza degli associati;
c) che le proposte di modifi ca ottengano almeno due terzi dei voti dei presenti.

ART. 30 Per quanto non previsto dal presente Statuto, varranno tutte le decisioni prese in via d’urgenza dal C.D. che dovrà però sottoporle alla prossima Assemblea ordinaria annuale per ratifica.