Regolamento generale ACCPI

I – COMPITI

ART. 1 L’ACCPI si assume il compito di tutelare e promuovere gli interessi dei propri soci, potenziare e migliorare le condizioni di lavoro e di prestigio.

 

II – AFFILIAZIONE

ART. 2 I corridori delle categorie Elite con contratto, Elite senza contratto e Elite Donne, come identifi cate all’art. 5 dello Statuto, che intendono far parte dell’ACCPI devono presentare domanda al C.D. stesa su apposito modulo entro e non oltre il 30 giugno.

ART. 3 Con l’approvazione della domanda da parte del C.D. sorge in capo all’Associato l’obbligo di corrispondere alla Cassa dell’Associazione la quota di affi liazione e la percentuale sugli importi riscossi tramite l’ACCPI. Tanto la quota di affiliazione, quanto la percentuale sugli importi verranno stabilite annualmente dal C.D.

 

III – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 4 Gli associati hanno l’obbligo di:

a) osservare lo statuto, il regolamento generale e tutte le disposizioni emanate dal C.D.
b) accettare le decisioni organizzative del C.D.
c) astenersi da ogni atto che possa ledere gli interessi morali e materiali dell’ACCPI
d) non promuovere azioni legali contro l’ACCPI
e) astenersi dal prendere iniziative e condurre azioni di qualsiasi specie in contrasto con le direttive e le istruzioni del C.D.
f) prestare la loro opera, al solo eventuale rimborso spese, nelle manifestazioni organizzate o fatte promuovere direttamente dalla ACCPI nell’interesse dell’Associazione.

ART. 5 Gli associati in regola con gli obblighi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle disposizioni del C.D. hanno diritto di:

a) essere protetti ed assistiti nelle controversie arbitrali ed in quelle giudiziarie connesse con l’attività ciclistica, e di usufruire della consulenza di legali di fi ducia dell’ACCPI;
b) farsi rappresentare alle Assemblee ordinarie e straordinarie da un socio delegato in possesso della tessera di socio ACCPI;
c) avere la possibilità di attingere, facendone richiesta al C.D., dal
Fondo generale di riserva, di contributi per il concorso di spese per infortuni o mancato guadagno derivanti da infortuni, od altre cause da vagliarsi dal C.D.

 

IV – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 6 I componenti il Consiglio Direttivo debbono essere eletti con votazione a scheda segreta, in graduatoria di diritto, dalla Assemblea Ordinaria e precisamente:

a) il Presidente viene eletto con votazione separata;
b) i Consiglieri vengono eletti con scheda unica.
I rappresentanti di squadra vengono nominati all’inizio di ogni anno.

ART. 7 I poteri del C.D. iniziano con la sua elezione e cessano inderogabilmente alla scadenza del quarto anno. Il componente il C.D. che risulti assente, non giustifi cato, a tre riunioni consecutive, o che nel corso della candidatura assuma incarichi incompatibili nell’ambito del ciclismo, decade dalla carica. Nell’interesse dell’ACCPI le date di scadenza dell’anno sociale potranno subire un mutamento. In questo caso il C.D. in carica ha il dovere di avvisare i propri soci degli spostamenti delle date fissandone i nuovi termini.

ART. 8 In caso di dimissioni o di assenza defi nitiva del Presidente, le funzioni di questi vengono assunte temporaneamente dal Vicepresidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti alla nomina e, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.

ART. 9 Qualora il C.D. dovesse perdere per varie ragioni uno o più dei suoi componenti, si provvederà alla loro sostituzione immediatamente a mezzo del C.D. stesso, cooptando i primi non eletti.

ART. 10 Le modalità di convocazione del C.D. sono fi ssate dallo stesso nella sua prima riunione. Le riunioni sono valide solo con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, esso prende le decisioni a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide quello del Presidente.

ART. 11 Al C.D. sono attribuiti i seguenti compiti:

a) cura l’esatta osservanza da parte degli associati dello Statuto, del regolamento generale e delle delibere emanate dal C.D., prendendo quei provvedimenti disciplinari che riterrà idonei a carico degli inadempienti;
b) stabilisce le quote di affi liazione per i soci ordinari e onorari, e le percentuali dovute dagli associati sugli importi assunti tramite l’ACCPI;
c) amministra i beni dell’Associazione;
d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie ed indice i referendum come da Statuto;
e) rilascia le tessere sociali;
f) organizza e promuove manifestazioni a benefi cio dell’ACCPI
g) nomina il segretario dell’Associazione e ne fi ssa l’eventuale compenso;
h) sceglie fra i suoi componenti i rappresentanti dell’Associazione in seno agli organi direttivi del ciclismo professionistico ed in seno alla Commissione Tecnica dell’organo stesso. Di norma il Presidente rappresenta l’Associazione nell’organo esecutivo, mentre a far parte della Commissione Tecnica può essere designata anche una persona che non faccia parte del C.D. dell’ACCPI;
i) nomina uno o più Ispettori o Delegati affi dando loro il compito di presenziare alle manifestazioni onde poter rilevare eventuali deficienze organizzative ed eventuali inadempienze dei corridori ingaggiati.
l) nomina i rappresentanti ACCPI in seno al Collegio arbitrale della Lega Ciclismo Professionistico;
m) nomina i rappresentanti ACCPI in seno al Fondo di Accantonamento delle Indennità di Anzianità.

ART. 12 Il componente del C.D. dell’ACCPI che rappresenta l’Associazione nell’organo esecutivo preposto all’attività professionistica in caso di impedimento potrà essere sostituito da altro consigliere espressamente delegato.

ART. 13 Nessun componente il C.D. ha facoltà di rappresentare unilateralmente, per qualsivoglia circostanza, l’ACCPI se non con previa autorizzazione, con delega, del C.D. o della G.U.

ART. 14 Qualsiasi comunicato riguardante l’ACCPI, da rendere pubblico a mezzo stampa, dovrà essere concertato dal C.D. o dalla G.U., o in caso d’urgenza, dal Presidente.

ART. 15 Qualora il C.D. ravvisi l’opportunità di una azione collettiva dei soci, in difesa degli interessi professionali, emanerà le necessarie disposizioni a tutti gli associati.

 

V – ASSEMBLEE E REFERENDUM

ART. 16 La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie è fatta dal C.D. e la comunicazione ai soci deve avvenire con lettera raccomandata e/o mediante affi ssione nella sede sociale dell’avviso di convocazione almeno 20 giorni prima della data fi ssata per la riunione, accompagnata dal relativo O.D.G.. La lettera di convocazione deve indicare la località prescelta dal C.D. per l’Assemblea.

ART. 17 Gli associati che intendono iscrivere all’O.D.G. della Assemblea oggetti di natura organizzativa o varianti alle carte dell’ACCPI, devono presentare alla segreteria dell’Associazione le proposte almeno 15 giorni prima della data fi ssata per l’Assemblea.

ART. 18 L’assemblea Straordinaria può essere richiesta da un minimo di un terzo dei soci, calcolati ai sensi dell’art. 10 Bis dello Statuto, ed i richiedenti dovranno allegare gli argomenti da iscrivere all’O.d.G.

ART. 19 Per essere valida in prima convocazione, l’Assemblea dovrà risultare composta almeno dalla metà più uno dei soci, calcolati ai sensi dell’art. 10 Bis dello Statuto, che hanno diritto al voto. Trascorsa mezz’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea si intenderà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 20 Un delegato può rappresentare al massimo quattro altri soci ordinari.

ART. 21 Determinata la composizione defi nitiva dell’Assemblea questa procede alla nomina del suo Presidente e di un Segretario. I membri del C.D., anche se delegati, non possono partecipare alla votazione sull’operato del C.D. stesso.

ART. 22 Le votazioni dell’Assemblea sono a maggioranza assoluta di voti, secondo i criteri di calcolo di cui all’art. 10 Bis dello Statuto.

ART. 23 Il referendum indetto a norma dell’art. 12 dello statuto si svolge a mezzo di invio di pieghi contenenti apposite schede fatte stampare dal C.D.. Le schede vengono inviate ai soci ordinari venti giorni prima del termine stabilito per l’apertura dei plichi, a mezzo posta ordinaria a cura della Segreteria. Alla scadenza del 20° giorno, dato atto alle schede pervenute si dà luogo alle operazioni di spoglio. È facoltà del votante far consegnare il piego a mezzo di un delegato. La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. La decisioniè adottata con la maggioranza dei voti validi pervenuti.

 

VI – SEGRETERIA E COLLEGIO REVISORI

ART. 24 La Segreteria è retta da un Segretario che assiste a tutte le riunioni del C.D. e della G.U.