Fondo di accantonamento delle indennità
I – COSTITUZIONE
ART. 1 E’ costituito il fondo di accantonamento delle indennità di anzianità per gli sportivi professionisti del ciclismo ai sensi dell’art. 4 della Legge 91/1981.
ART. 2 Il Fondo ha sede in Milano presso quella della Lega del ciclismo professionistico. La durata del Fondo è quella del F.C.I. salvo l’eventuale anticipato scioglimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e ratifi cato dal C.F. della F.C.I. stessa.
ART. 3 Il Fondo non ha fi nalità di lucro ed ha lo scopo di corrispondere, con le modalità e i limiti stabiliti dal presente Statuto, l’indennità di anzianità:
a) agli atleti vincolati da rapporto di lavoro con Società Sportive Professionistiche affi liate alla Federazione Ciclistica Italiana, in conformità dell’art. 3 – 1° comma – della legge n. 91 del 1981;
b) ai tecnici sportivi vincolati con rapporto di lavoro con Società Sportive affi liate alla Federazione Ciclistica Italiana qualifi cati professionalmente per la loro attività;
c) ai tecnici legati con rapporto di lavoro alla Federazione Ciclistica Italiana.
ART. 4 Le disposizioni del presente statuto possono essere modifi cate osservando la procedura prevista dal presente statuto medesimo.
II – ISCRIZIONI
ART. 5 Tutti coloro i quali successivamente alla data del 1/1/1984 rientrano nelle categorie previste dal precedente articolo 3 devono essere iscritti al Fondo rispettivamente da parte delle società sportive di appartenenza e dalla Federazione Ciclistica Italiana.
ART. 6 Per ciascuna delle categorie indicate nel precedente articolo 3 deve essere comunicata all’Amministrazione del Fondo da parte delle società sportive ciclistiche e della F.C.I. ogni assunzione, indicando per ciascun iscritto i dati anagrafi ci ed ogni altro elemento necessario per determinare la posizione del Fondo stesso, nonché la base retributiva sulla quale devono essere applicati i contributi a favore del Fondo. Le società sportive ciclistiche e la F.C.I. inoltre, dovranno dare comunicazione alla Segreteria del Fondo delle variazioni successivamente intervenute entro il termine di giorni 30.
III – CONTRIBUZIONI
ART. 7 I contributi per il fi nanziamento del Fondo, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, da ciascun iscritto, nei limiti del massimale stabilito dall’E.N.P.A.L.S. per il calcolo dei contributi previdenziali e del minimale stabilito dalla Lega per il compenso globale annuo, sono dovuti dalle società sportive per gli iscritti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 e dalla Federazione Ciclistica Italiana per gli iscritti di cui alla lettera c) dello stesso articolo 3 e degli iscritti nelle seguenti misure:
– Per gli anni 1985/86 il 5% a carico della società sportiva e della F.C.I. e dell’1% a carico degli iscritti;
– Per gli anni 1987 e seguenti il 6,25% a carico della società sportiva e della F.C.I. e dell’1,25% a carico degli iscritti.
– Per il 1984 e precedenti le società sportive affi liate alla data di entrata in vigore del presente statuto, verseranno la somma una tantum di L. 100.000.000 (centomilioni).
Il contributo dovuto dagli iscritti è obbligatorio e viene trattenuto dalle società sportive o dalla F.C.I. all’atto del pagamento delle retribuzioni. I contributi saranno versati entro il 25 del mese successivo a quello del pagamento delle competenze.
ART. 8 Su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa approvazione del Comitato Direttivo Lega, il massimale, nonché le aliquote contributive possono essere modifi cate, in diminuzione o in aumento, al fi ne di assicurare l’equilibrio economico della gestione.
ART. 9 Non è consentita l’iscrizione al Fondo senza che sia dato luogo al versamento dei contributi stabiliti dal precedente articolo 7.
IV – AMMINISTRAZIONE
Art. 10 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri dei quali:
– uno nominato dal C.F. della F.C.I. che assuma le funzioni di Presidente;
– due membri nominati dalle società ciclistiche affi liate;
– tre membri nominati dall’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti;
– un membro nominato dall’Associazione Direttori Sportivi del Ciclismo.
Fra i componenti del Consiglio è scelto dal Consiglio medesimo il Segretario.
ART. 11 Il compito di vigilare sull’Amministrazione del Fondo spetta alla F.C.I. Il controllo è esercitato dal Collegio dei Sindaci composto da tre membri dei quali:
a) uno nominato dal C.F. della F.C.I. che assume le funzioni di presidente del Collegio;
b) uno è nominato dalle società ciclistiche affi liate;
c) uno è nominato dall’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti.
Il Collegio Sindacale svolge le sue funzioni in conformità delle norme stabilite dalle leggi in materia vigenti.
ART. 12 I consiglieri ed i Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati; gli stessi restano in carica fi no al momento in cui il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci siano stati ricostituiti. Ai Consiglieri ed ai Sindaci è corrisposto un gettone di presenza per ogni riunione stabilito dal C.D. della Lega che provvederà anche a stabilire il compenso del consigliere che svolgerà le funzioni di segretario del Fondo.
ART. 13 Qualora uno o più dei consiglieri o dei sindaci venga a cessare dalle sue funzioni per qualsiasi motivo durante la durata in carica, l’organo competente a norma dei precedenti art. 10 e 11 surroga con altro consigliere o sindaco che dura in carica fi no all’epoca in cui sarebbe scaduto dalle funzioni di surrogato.
ART. 14 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’inizio del triennio delega un consigliere che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Art. 15 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere delegato, convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno quattro membri del Consiglio. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo lettera raccomandata. L’invito deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegrafi camente, almeno due giorni prima della seduta. Nel telegramma di convocazione può essere omessa la comunicazione dell’ordine del giorno, ma di esso deve essere data conoscenza ai consiglieri all’inizio della seduta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque consiglieri.
nelle forme suddette, quando tutti i consiglieri ed i sindaci siano presenti. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dai consiglieri presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
ART. 16 Il Consiglio provvede con i più ampi poteri conformemente alla legge e al presente statuto, all’amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo. In particolare spetta al Consiglio:
a) provvedere all’impiego delle disponibilità del Fondo ed alle eventuali trasformazioni di impiego avendo di mira le fi nalità del Fondo.
b) Formulare le previsioni sull’andamento del Fondo deliberando i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l’equilibrio sulla base del bilancio tecnico quinquennale;
c) predisporre ed approvare i bilanci annuali;
d) deliberare eventuali variazioni della misura delle contribuzioni;
e) apportare eventuali modifi che ai criteri di liquidazione dell’indennità stabiliti dal successivo articolo 22;
f) nominare nel suo ambito il Direttore del Fondo;
g) determinare la strutturazione degli uffi ci e la consistenza organica del personale necessario all’Amministrazione del Fondo;
h) assumere ogni altro provvedimento necessario al funzionamento del Fondo;
i) stabilire la liquidazione delle indennità di fi ne rapporto dovute agli iscritti in relazione a quanto stabilito dal successivo articolo. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può modifi care con deliberazioni adottate all’unanimità dai suoi componenti il presente statuto, previo assenso del C.F. della F.C.I.
ART. 17 Gravano sul Fondo le spese di gestione e quelle relative ad eventuali controversie anche giudiziarie in materia di indennità di fine carriera proposte, anche ex articoli 2120 e 2121 Codice Civile, da parte degli iscritti al Fondo di cui all’articolo 3.
ART. 18 Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Fondo, il giudizio di fronte a terzi e l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
V – PATRIMONIO CONTABILITA’
ART. 19 I mezzi a disposizione del Fondo sono:
a) i contributi ordinari, versati a norma dell’art. 7;
b) i redditi derivanti dall’investimento delle disponibilità;
c) i proventi straordinari di qualsiasi specie pervenuti a giusto titolo.
ART. 20 Le disponibilità del Fondo vengono investite dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente nelle seguenti forme:
– in Titoli di Stato o da esso garantiti;
– in obbligazioni emesse dagli Istituti di Credito Fondiario od in Titoli ad esse parifi cati, nonché in obbligazioni di primarie società, quotate in borsa;
– in fondi agricoli, stabili e terreni urbani, anche sotto forma di quote sociali, partecipazioni azionarie o acquisizione dell’intero pacchetto azionario di società proprietarie di beni immobili;
– in depositi fruttiferi presso Banche;
– negli eventuali modi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 21 Al 31 dicembre di ogni anno si chiude la contabilità del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione redige lo stato dimostrativo dei conti che, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci è trasmesso alla F.C.I., alla Associazione delle Società Sportive affi liate alla F.C.I. alla Associazione Corridori Ciclisti Professionisti alla Associazione Direttori Sportivi del Ciclismo.
ART. 22 L’ammontare di qualsiasi conto del Fondo non può essere distratto per fi ni non determinati dal presente statuto e non può formare oggetto di esecuzione ai sensi dell’art. 2127 C.C.
VI – PRESTAZIONI
ART. 23 L’ammontare delle indennità di fi ne carriera è stato fi ssato nella misura pari alle somme versate aumentate della percentuale della rivalutazione del patrimonio del Fondo detratti gli oneri di gestione del Fondo stesso.
ART. 24 La corresponsione dell’indennità è dovuta agli sportivi all’atto della cessazione defi nitiva dell’attività. La denuncia della cessazione defi nitiva della carriera o del rapporto, di cui al comma precedente, deve essere comunicata al Fondo a cura della F.C.I. delle Società Sportive e dello sportivo entro 30 giorni dalla data di cessazione. Il Fondo provvede alla liquidazione dell’indennità entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni.
ART. 25 Acconti e anticipi sulle indennità maturate (comunque non superiori al 50%), potranno essere corrisposti ai richiedenti previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, all’insindacabile giudizio del quale dovranno essere sottoposte tutte le domande. Le motivazioni, le modalità ed i termini di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 26 E’ facoltà dell’atleta che cessa l’attività rinunciare al ritiro delle proprie spettanze, nel qual caso le quote a lui accreditate continuano a far parte integrante del Fondo e sono soggette a tutte le variazioni successive. Entro il 31 dicembre di ogni anno il corridore dovrà confermare al Consiglio di Amministrazione la rinuncia. Non giungendo alcuna comunicazione, il Consiglio provvederà senz’altro alla liquidazione della quota spettante (comprensiva della rivalutazione) entro il 31 marzo dell’anno successivo.
ART. 27 Al 31 dicembre di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, verrà calcolata la percentuale di rivalutazione del Fondo. La rivalutazione in percentuale del Fondo si calcola sottraendo dalla consistenza patrimoniale al 31 dicembre il totale dei contributi versati di cui all’art. 7 alla stessa data ed aggiungendovi le somme già distribuite agli iscritti al Fondo, dividendo il risultato ottenuto per il totale dei contributi versati, sottratte le somme distribuite e moltiplicando per 100.
ART. 28 La percentuale di rivalutazione si applica all’indennità di fine carriera con le modalità previste dall’art. 23 del presente statuto.
ART. 29 Il bilancio annuale della gestione sarà sottoposto per l’approvazione ad un rappresentante del Consiglio Direttivo dell’A.C.C.P.I., ad un rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione Gruppi Sportivi, ad un rappresentante dell’Asso-ciazione dei Tecnici e ad un rappresentante della F.C.I. riuniti in assemblea.
ART. 30 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 31 Il presente statuto sarà presentato per approvazione preventiva al C.F. della F.C.I., ogni modifica ad esso può essere proposta al Consiglio di Amministrazione ed approvata dal C.F. della F.C.I.