Il 7 ottobre di quest’anno il Consiglio Federale ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina l’attività di procuratore sportivo.
Questi i punti di maggior interesse (in particolare, vi invitiamo a leggere con attenzione i punti 5, 6 e 7):
1. L’attività di procuratore sportivo può essere esercitata solo da procuratori abilitati. Conseguentemente, il corridore che intende avvalersi dell’opera di un procuratore deve sincerarsi che esso risulti formalmente abilitato.
2. L’incarico al procuratore deve essere conferito dal corridore con atto scritto. L’incarico deve poi essere depositato, a cura del procuratore, entro 20 giorni dalla data del conferimento presso la Federazione.
3. Il corridore può conferire l’incarico ad un solo procuratore con o senza l’obbligo di esclusiva, ovvero a più procuratori, anche contemporaneamente. Ciascun procuratore non può essere contemporaneamente investito di un numero di incarichi superiore a 30.
A cura della Federazione verrà istituito un elenco nel quale si annotano gli incarichi conferiti e la relativa durata.
4. La durata massima di un incarico ad un procuratore è di 3 anni, ma può essere rinnovato con atto scritto e su consenso di ambo le parti.
5. (!) Il corridore che intende revocare anticipatamente l’incarico conferito al procuratore deve farlo a mezzo di lettera raccomandata AR, con un preavviso di almeno 60 giorni.
Se la revoca non è avvenuta per giusta causa, il corridore è tenuto a corrispondere al procuratore revocato un importo pari al 15% del suo compenso annuo lordo previsto nel contratto di prestazione sportiva in corso di esecuzione.
6. (!) Qualora il corridore si accordi, senza l’ausilio di un procuratore, con il gruppo sportivo di appartenenza per il rinnovo o la proroga della scadenza del contratto concluso all’epoca con l’intervento del procuratore, quest’ultimo ha diritto per 2 anni ad un indennizzo del 3% del compenso annuo lordo pattuito nel nuovo contratto con la squadra, anche se l’incarico sia già scaduto o gli sia stato revocato (salvo che la revoca sia intervenuta per giusta causa);
7. (!) Il corridore che conclude personalmente un contratto, senza avvalersi dell’assistenza del procuratore regolarmente incaricato in precedenza e non revocato, è tenuto comunque a corrispondere alla stesso il compenso pattuito all’atto del conferimento dell’incarico.

A tal riguardo, è importante tenere sempre sott’occhio la scadenza dell’incarico conferito al procuratore.

IPOTESI A: l’incarico conferito al procuratore scade il 31.12.2010.
Il corridore ed una nuova squadra si accordano autonomamente nell’ottobre 2010 per correre insieme nella stagione 2011. Il corridore dovrà comunque corrispondere la percentuale al proprio procuratore.
IPOTESI B: l’incarico conferito al procuratore scade il 30.09.2010.
Il corridore ed una nuova squadra si accordano autonomamente nell’ottobre 2010 per correre insieme nella stagione 2011.
Il corridore non dovrà corrispondere al procuratore alcuna percentuale, dal momento che l’incarico risulta scaduto prima della sottoscrizione del contratto con la nuova squadra.
8. Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi il procuratore è obbligato a renderne immediatamente edotto il corridore che deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di presa di conoscenza di tale problema. Se il corridore non ne è stato informato, il corridore può revocare l’incarico al procuratore, senza dovergli corrispondere alcun compenso.
9. E’ vietato l’abuso di posizione dominante da parte del procuratore. La Commissione federale, su segnalazione di qualsiasi soggetto, provvede all’avvio della necessaria istruttoria e all’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore.
10. Il nome del procuratore deve essere indicato nel contratto con la squadra.
Per ogni chiarimento e/o richiesta di informazioni, non esitate a contattare l’Associazione.