Regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo

Approvato il 24 luglio 2007, con decorrenza dal 1 gennaio del 2008

ART. 1 – PREMESSA
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività dei procuratori sportivi, che prestano opera di consulenza e di assistenza, sia in ambito nazionale che internazionale, ai corridori che svolgono o che intendono svolgere attività ciclistica alle dipendenze di un gruppo sportivo professionistico.
2. L’esercizio dell’attività di procuratore sportivo è subordinata al possesso di una specifica abilitazione, rilasciata dalla Commissione appositamente istituita presso la F.C.I. nei termini e secondo le modalità previsti dal presente Regolamento.
3. L’abilitazione, di durata illimitata, è strettamente personale e non è trasferibile.

ART. 2 – IL PROCURATORE SPORTIVO. NOZIONE
1. E’ procuratore sportivo la persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso un apposito incarico in conformità del presente Regolamento, rappresenta e tutela gli interessi di un corridore nei confronti dei terzi in vista della stipulazione o della cessione di un contratto di prestazione sportiva o di un contratto di promozione pubblicitaria avente ad oggetto i diritti di immagine dell’atleta.
2. Il procuratore cura gli interessi del corridore che gli ha conferito l’incarico prestando assistenza allo stesso durante lo svolgimento delle trattative dirette alla stipula o alla cessione del contratto ed, in genere, nel corso dell’attività diretta alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto medesimo.
3. Il procuratore assiste il corridore per l’intera durata dell’incarico, curando, altresì, le trattative per gli eventuali rinnovi del contratto.
4. Il procuratore che ha ricevuto l’incarico è l’unico soggetto legittimato a promuovere ed a tutelare gli interessi del corridore da lui assistito nei confronti dei terzi.

ART. 3 – MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
1. Il procuratore è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli con la massima diligenza professionale e non può delegare neppure il compimento di singoli atti ad altro procuratore o ad altra persona, pur se facente parte della società di cui egli è legale rappresentante.
2. Il procuratore può organizzare la propria attività anche in forma imprenditoriale, avvalendosi dell’ausilio di dipendenti e di collaboratori, purché i compiti svolti da questi ultimi siano di carattere esclusivamente interno.
3. In tal caso, è facoltà dello stesso attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall’espletamento dell’incarico, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) che vi sia l’espresso consenso del corridore, prestato anche successivamente al conferimentodell’incarico;
b) che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente Regolamento ovvero che tale attività sia svolta con un ramo d’azienda avente organizzazione e contabilità separata;
c) che il procuratore sia il legale rappresentante della società;
d) che le quote rappresentative del capitale sociale o le azioni di tale società siano detenute da persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del presente Regolamento e che non versino in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo articolo 6.
4. L’atto costitutivo, lo statuto e l’estratto del libro dei soci, l’elenco nominativo dei componenti degli organi sociali e quello dei dipendenti, collaboratori e consulenti devono essere depositati, in copia autentica, presso la segreteria della Commissione di cui al successivo art. 17 entro venti giorni dalla data di costituzione della società.
5. Nel caso di successive variazioni, il procuratore è tenuto a depositare presso la segreteria della Commissione, entro il medesimo termine, la documentazione attestante le modifiche intervenute.

ART. 4 – DEROGHE AL POSSESSO DELL’ABILITAZIONE
1. I corridori possono avvalersi dell’opera professionale di un procuratore sportivo soltanto se questi è munito di regolare abilitazione rilasciatagli dalla F.C.I.
2. Il divieto di avvalersi dell’opera di un procuratore privo della prescritta abilitazione non opera se l’assistenza è prestata al corridore da un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, limitatamente allo svolgimento di un’attività conforme a quella prevista dalla vigente legge professionale.
3. Il corridore, in ogni caso, durante lo svolgimento delle trattative può sempre farsi affiancare da un genitore, da un fratello o dal coniuge ovvero da altra persona a lui legata da rapporto di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado.
4. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto concluso.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE
1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo si consegue con il superamento di una prova di esame volta all’accertamento della idoneità del richiedente.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell’abilitazione deve presentare alla Commissione domandascritta, redatta nei termini e secondo le modalità prescritte nell’apposito bando pubblicato periodicamente sull’organo ufficiale di stampa della F.C.I..
3. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero straniero residente ininterrottamente in Italia da almeno due anni;
b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la legislazione italiana;
c) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito né essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
d) non aver riportato condanne penali, ovvero non aver subito l’applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per delitti non colposi;
e) non aver riportato condanne per illecito sportivo e non essere sottoposto a procedimenti in corso per il medesimo titolo;
f) non aver comunque riportato nell’ultimo quinquennio condanne in ambito sportivo inflitte dai competenti organi di giustizia della F.C.I. o di altra Federazione sportiva nazionale affiliata al C.O.N.I. ovvero da una Federazione Internazionale comportanti la sospensione dall’attività o la preclusione, in genere, da ogni rango o categoria per un periodo complessivo superiore ad un anno.
4. Con riguardo ai requisiti previsti dalle lettere
c), d), e) e f), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
5. La domanda, corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa d’esame nella misura stabilita nel bando, deve recare l’espressa indicazione delle eventuali situazioni di incompatibilità all’esercizio dell’attività di procuratore.
6. I candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 3 non sono ammessi a partecipare alla prova.
7. La sussistenza di una situazione di incompatibilità all’esercizio dell’attività di procuratore non costituisce causa di esclusione dalla prova.
8. Avverso il provvedimento di esclusione dalla prova d’idoneità adottato dalla Commissioneè ammesso reclamo al Consiglio Federale, contro la cui decisione può essere proposto ricorso alla Commissione di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport istituita dal C.O.N.I..

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
1. L’esercizio dell’attività di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi altro incarico rivestito nell’ambito di una Federazione, nazionale o internazionale, o di una Confederazione continentale e con qualunque altro ruolo svolto all’interno di un gruppo sportivo o di un’associazione, nazionale o internazionale, di categoria ovvero di qualunque organizzazione ad esse collegate.
2. La situazione di incompatibilità si protrae per la durata di un anno dalla data di cessazione di uno degli incarichi specificati nel comma precedente.
3. Nel caso di corridori, l’incompatibilità viene meno dopo il decorso di un anno dalla conclusione della stagione sportiva nella quale gli stessi
hanno cessato l’attività agonistica.

ART. 7 – ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE
1. Per ottenere il rilascio dell’abilitazione, il candidato che ha superato la prova d’idoneità, permanendo tutti i requisiti previsti dall’art. 5, è tenuto ad assolvere i seguenti adempimenti:
a) produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da una compagnia di primaria importanza avente sede in Italia o in un altro Paese facente parte dell’Unione Europea;
b) versare la quota per l’iscrizione nell’elenco dei procuratori sportivi, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Commissione;
c) sottoscrivere il codice di condotta professionale, predisposto dalla Commissione sentite le associazioni di categoria, contenente l’impegno a rispettare i principi fondamentali inerenti all’esercizio dell’attività.
2. Il testo della polizza deve essere conforme a quello deliberato dalla Commissione, con la previsione di un massimale rapportato al volume d’affari del procuratore e comunque non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila).
3. La polizza deve assicurare la copertura degli eventuali danni cagionati alla F.C.I., a tesserati o a terzi in genere a causa dell’esercizio dell’attività abilitata, a condizione che la richiesta di risarcimento venga avanzata entro un anno dalla data della relativa scadenza.
4. Il mancato rinnovo alla scadenza della polizza assicurativa o il mancato pagamento della quota d’iscrizione annuale comporta l’automatica sospensione dell’abilitazione.
5. Il candidato che, dopo il superamento della prova d’idoneità, si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 6 può chiedere il rilascio dell’abilitazione entro il termine perentorio di un anno dal momento in cui la situazione di incompatibilità è venuta meno, depositando la documentazione idonea a comprovarne l’avvenuta cessazione.

ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO
1. Il procuratore può svolgere la propria attività professionale a favore e nell’interesse del corridore, prestandogli l’assistenza e la consulenza necessarie, soltanto dopo aver ricevuto un apposito incarico.
2. L’incarico, a pena di nullità, deve essere conferito con atto scritto e diviene efficace nell’ambito dell’ordinamento sportivo soltanto dalla data in cui la comunicazione del relativo conferimento è pervenuta presso la segreteria della Commissione.
3. Il procuratore, a tal fine, entro il termine di venti giorni dalla data del conferimento dell’incarico, deve darne formale comunicazione alla Commissione depositando o inviando a quest’ultima, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’apposito modulo predisposto dalla stessa, debitamente compilato e sottoscritto anche dal corridore, recante l’indicazione delle parti, della durata dell’incarico e della eventuale clausola di esclusiva.
4. Il corridore può conferire l’incarico ad un solo procuratore, con o senza l’obbligo di esclusiva, ovvero a più procuratori, anche contemporaneamente. 5. Ciascun procuratore non può essere contemporaneamente investito di un numero di incarichi superiore a trenta.
6. La Commissione pubblica, nelle forme e modalità ritenute più idonee, l’elenco aggiornato dei procuratori abilitati e provvede alla tenuta di un registro, da aggiornare con regolarità, nel quale annota gli incarichi conferiti, con la indicazione della relativa durata.
7. La Commissione adotta tutte le cautele necessarie per la custodia degli atti depositati, disciplinandone l’accesso in modo da assicurarne la riservatezza, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato.

ART. 9 – COMPENSO SPETTANTE AL PROCURATORE E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
1. L’importo del compenso spettante al procuratore per l’opera prestata é liberamente convenuto tra le parti e deve risultare dall’incarico.
2. Quando la relativa entità non è stata preventivamente pattuita, il compenso è dovuto nella misura del 3 % del reddito lordo annuo del corridore risultante dal contratto regolarmente depositato, senza tenere conto di eventuali benefit e dei premi, individuali o di squadra.
3. Le modalità di pagamento del compenso devono essere espressamente previste nell’incarico o in separato atto scritto redatto successivamente.
4. E’ facoltà delle parti convenire che il compenso sia corrisposto in un’unica soluzione o in più soluzioni coincidenti con la data d’inizio di ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva o del diverso contratto concluso con l’intervento del procuratore. In tal caso, quest’ultimo ha diritto al compenso annuale fino alla scadenza del contratto, anche se l’incarico sia già scaduto o gli sia stato revocato.

ART. 10 – DURATA DELL’INCARICO
1. L’incarico non può avere durata superiore a tre anni, ma può essere rinnovato, con atto scritto, su consenso di entrambe le parti.
2. La comunicazione dell’avvenuto rinnovo deve essere effettuata depositando o inviando, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione prima della scadenza dell’incarico o, al più tardi, entro il termine di venti giorni dalla data della sua sottoscrizione, l’apposito modulo di cui all’articolo 8, comma 3.
3. Le parti possono risolvere consensualmente il rapporto in corso in qualunque momento, con apposito accordo scritto debitamente sottoscritto, da comunicare depositando o inviando alla Commissione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’apposito modulo di cui al comma precedente.
4. Il corridore può revocare l’incarico conferito in qualunque momento, comunicando al procuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta giorni, la propria intenzione e depositando o inviando contestualmente, con lo stesso mezzo, alla Commissione copia della lettera di revoca inviata al procuratore, unitamente alla copia dell’attestazione postale di spedizione.
5. In tal caso, se la revoca non è avvenuta per giusta causa, il corridore, oltre a dover rimborsare al procuratore revocato le spese sostenute peil lavoro svolto fino al momento della revoca,è tenuto a corrispondere allo stesso, a titolo di corrispettivo per il recesso, un importo pari al 15 % del compenso annuo lordo previsto nel contratto di prestazione sportiva o di cessione dei diritti di immagine in corso di esecuzione.
6. Anche il procuratore può recedere in qualunque momento dall’incarico conferitogli, con un preavviso di almeno sessanta giorni, comunicando la propria intenzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al corridore e depositando o inviando contestualmente, con lo stesso mezzo, alla Commissione copia della lettera di recesso, unitamente alla copia dell’attestazione postale di spedizione.
7. In tal caso, se il recesso non è stato determinato da giusta causa, il corridore ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa di tale condotta.
8. Qualora il corridore si accordi con il gruppo sportivo di appartenenza per il rinnovo o per la proroga della scadenza del contratto di prestazione sportiva o convenga comunque il rinnovo o la proroga della scadenza del contratto di promozione pubblicitaria avente ad oggetto i diritti di immagine, concluso all’epoca con l’intervento del procuratore revocato, quest’ultimo ha diritto ad un indennizzo pari al 3 % del compenso annuo lordo del corridore indicato nel nuovo contratto per due anni sportivi, anche se l’incarico sia già scaduto o gli sia stato revocato, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa.
9. Il corridore che conclude personalmente un contratto, senza avvalersi dell’assistenza del procuratore regolarmente incaricato in precedenza e non revocato, è tenuto comunque a corrispondere allo stesso il compenso pattuito all’atto del conferimento dell’incarico.

ART. 11 – DOVERI DEL PROCURATORE.
1. Il procuratore è tenuto all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., del C.O.N.I. e della U.C.I., informando in ogni occasione la propria condotta, nei rapporti con i corridori, con i gruppi sportivi e con i tesserati in genere, oltre che con i propri colleghi, ai principi di correttezza, lealtà e buona fede.
2. Il procuratore è tenuto a garantire che il contenuto del contratto concluso per effetto del suo intervento sia conforme alle norme sopracitate ed a quelle dell’ordinamento del Paese interessato.
3. All’atto della percezione del compenso, il procuratore ha l’obbligo di rilasciare al corridore che si è avvalso della sua opera la documentazione fiscale prescritta dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. E’ fatto divieto al procuratore di contattare un corridore legato ad un gruppo sportivo da un rapporto contrattuale nell’intento di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto in corso o a non adempiere ai doveri contrattuali.
5. A richiesta della Commissione o di qualunque altro organo federale, il procuratore è tenuto a fornire ogni informazione in merito all’attività svolta nonché a produrre i documenti necessari.
6. E’ vietato l’abuso da parte del procuratore della eventuale posizione dominante acquisita sul mercato in cui opera.
7. Nel caso di abuso di posizione dominante, la Commissione, anche su segnalazione di qualunque interessato, provvede all’avvio della necessaria istruttoria ed all’adozione dei provvedimenti del caso.
8. Nell’espletamento dell’istruttoria la Commissione può avvalersi della collaborazione della Procura Federale, cui è comunque tenuta a denunciare ogni eventuale violazione regolamentare commessa dai soggetti abilitati.

ART. 12 – CONTRATTO CONCLUSO IN CONFLITTO DI INTERESSI
1. Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, il procuratore è tenuto a renderne immediatamente edotto il corridore, che deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione in tal senso risultante dal contratto.
2. Se il corridore non è stato informato di tale circostanza prima della conclusione del contratto ovvero di essa non sia stata fatta espressa menzione nel contratto medesimo, il corridore può revocare l’incarico al procuratore con effetto immediato, senza dovergli corrispondere alcun compenso o indennizzo.
3. E’ fatto comunque divieto al procuratore di operare quando il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado del procuratore rivestano incarichi dirigenziali o tecnici all’interno della F.C.I. o ricoprano cariche sociali nell’ambito del gruppo sportivo.

ART. 13 – DOVERI DEI CORRIDORI
1. Il corridore che intende avvalersi dell’opera di un procuratore può conferire l’incarico esclusivamente ad un soggetto munito della prescritta abilitazione, fatta salva la deroga di cui all’art. 4.
2. Il corridore deve fornire al procuratore tutte le notizie necessarie per il corretto ed efficace espletamento dell’incarico, impartendogli altresì ogni direttiva ritenuta indispensabile a tal fine.
3. Il corridore è tenuto a corrispondere al procuratore o alla società di cui all’art. 3, comma 3, il compenso previsto nell’atto di conferimento dell’incarico, facendosi rilasciare la prescritta documentazione fiscale relativa al pagamento effettuato.
4. Il corridore che si è avvalso dell’opera di un procuratore deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva o nel diverso contratto concluso a seguito di tale intervento.

ART. 14 – CORRIDORE MINORE DI ETÀ
1. Il corridore può avvalersi dell’opera professionale di un procuratore dal momento del compimento dell’età minima richiesta per la sottoscrizione di un contratto da professionista, in funzione della relativa stipulazione.
2. Se il corridore è minore di età, l’atto di conferimento dell’incarico, oltre che dal corridore, deve essere sottoscritto anche dal genitore esercente sullo stesso la potestà genitoriale.
3. Nel caso di cui al precedente comma, l’incarico perde automaticamente di efficacia, senza che al procuratore sia dovuto alcun compenso, se entroil termine di 180 giorni dalla data del suo conferimento il corridore non abbia concluso alcun contratto e comunque alla fine della stagione del compimento del 18° anno.

ART. 15 – DOVERI DELLE SOCIETÀ E DEI GRUPPI SPORTIVI
1. Il gruppo sportivo interessato a concludere un contratto di prestazione sportiva con un corridore deve trattare unicamente con il suo procuratore, se l’incarico risulti dagli atti della Commissione.
2. Se il corridore non ha conferito incarico ad alcun procuratore, il gruppo sportivo deve intavolare le trattative direttamente con il corridore o con uno degli altri soggetti specificati nei commi 2 e 3 dell’art. 4.
3. E’ fatto divieto assoluto al gruppo sportivo di effettuare pagamenti ad altra società per il tramite di un procuratore.

ART. 16 – SANZIONI
1. Il procuratore che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri o che comunque non osserva le norme statutarie o regolamentari della F.C.I., del C.O.N.I. o della U.C.I. è soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina.
2. L’accertamento dell’infrazione commessa e l’applicazione della relativa sanzione è demandato alla Commissione di cui all’articolo 17, che provvede d’ufficio all’avvio del procedimento disciplinare ed al successivo svolgimento.
3. Per l’eventuale attività istruttoria la Commissione può avvalersi, se del caso, della Procura Federale.
4. L’applicazione a carico del procuratore della sanzione disciplinare della sospensione comporta la sospensione automatica dell’abilitazione per l’intera durata di esecuzione della sanzione.
5. La Commissione può altresì disporre in via cautelare, con decorrenza immediata, la provvisoria sospensione del procuratore dall’esercizio dell’attività quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità.
6. Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla Corte Federale, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento di disciplina.
7. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive dalla data della comunicazione all’interessato, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e comunque dalla data della relativa pubblicazione sull’organo ufficiale di stampa della Federazione.

ART. 17 – COMMISSIONE PER I PROCURATORI SPORTIVI
1. La Commissione per i procuratori sportiviè composta da tre membri, nominati dal Consiglio Federale, e resta in carica due anni.
2. Il Presidente ed i suoi componenti sono scelti tra i laureati in giurisprudenza in possesso di chiara competenza ed esperienza in materia di diritto sportivo.
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti di volta in volta ritenuti necessari che, su espresso invito del Presidente, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
4. La Commissione:
a) propone al Consiglio Federale l’importo della tassa per l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore e della quota per l’iscrizione nell’elenco dei procuratori abilitati;
b) predispone il contenuto del bando di cui all’articolo 5, comma 2, e ne cura la pubblicazione;
c) svolge le funzioni di Commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento della prova di idoneità, operando in composizione integrata dalla presenza di un rappresentante dei corridori designato dall’associazione di categoria e di un rappresentante dei procuratori, designato dalla maggioranza dei procuratori iscritti nell’elenco alla data della pubblicazione del bando;
d) provvede al rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo, verificando l’avvenuto assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 7;
e) provvede alla istituzione ed alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività nonché del registro degli incarichi;
f) provvede alla sospensione o alla revoca dell’abilitazione quando accerta il venir meno di uno dei requisiti prescritti dall’art. 5 per il relativo rilascio, l’insorgere di una situazione di incompatibilità, il mancato versamento della quota annuale o la mancata integrazione della polizza assicurativa;
g) provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l’adozione del provvedimento;
h) istituisce ed organizza, d’intesa con le associazioni di categoria, corsi di aggiornamento professionale per i procuratori, la cui frequenzaè obbligatoria ai fini del mantenimento della relativa qualifica.
5. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione è validamente operante con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualunque controversia, sia di carattere economico che di diversa natura, insorta tra il corridore ed il procuratore connessa alla interpretazione o alla esecuzione dell’incarico è devoluta alla competenza del Collegio arbitrale della F.C.I..
2. Il ruolo di Presidente è assunto da un componente della Commissione per i procuratori sportivi.
3. Il giudizio si svolge nelle forme dell’arbitrato irrituale e la decisione è inappellabile.

ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. I soggetti che, prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno svolto, anche presso altre Federazioni, l’attività di procuratore sportivo per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, possono chiedere il rilascio dell’abilitazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 3.
2. La domanda deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare il possesso da parte del richiedente di tutti gli altri requisiti prescritti dalla medesima norma, nonché l’avvenuto svolgimento per il periodo di cui al comma 1 dell’attività di procuratore sportivo.
3. Il rilascio dell’abilitazione è comunque subordinato alla frequenza, con esito positivo, di un apposito corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Commissione ed all’assolvimento degli adempimenti previsti dall’articolo 7.
4. E’ fatta salva l’efficacia degli incarichi conferiti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento per la durata prevista dal contratto o, comunque, per la durata massima di tre anni.
5. In occasione dell’espletamento della prima prova di idoneità, la Commissione esaminatrice è costituita esclusivamente dai componenti della Commissione per i procuratori sportivi, restando esclusa la presenza dei rappresentanti di categoria.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull’organo ufficiale di stampa della F.C.I.